Il testo riporta i commi 1, 2 e 3 deIl’art. 30 ter del regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n.7 e s.m. “Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.” COMMA 1. Per sciatore si intende chi percorre le piste da sci equipaggiato di sci, snowboard o attrezzi similari. L’accesso alle piste è consentito solo agli sciatori ed è pertanto vietato l’ingresso ai pedoni e agli animali nonché l’uso di mezzi quali slitte, motoslitte, bob, gommoni e similari. COMMA 2. Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore, oltre ad attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica, deve seguire le seguenti regole: a. comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui o provocare danno a persone o cose; ogni sciatore deve mantenere velocità, traiettorie e distanze di sicurezza tali da consentire la mobilità dello sciatore sorpassato, e da evitare, anche in caso di caduta, ogni ostacolo prevedibile; deve pertanto tenere un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, alle condizioni fisiche personali, del manto nevoso e di visibilità; b. mantenere una velocità particolarmente moderata sui campi scuola, sulle piste affollate, sui tratti terminali delle stesse, in prossimità di incroci, di confluenze e di stazioni degli impianti di risalita; c. utilizzare esclusivamente sci, snowboard o attrezzi similari dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco dell’attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone; d. posizionare fuori dal piano sciabile l’attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) durante la sosta presso rifugi o altri punti, in modo da non recare intralcio o pericolo per gli utenti. COMMA 3. Ad ogni sciatore è in ogni caso vietato: a. scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la sciata turistica e la sicurezza degli altri utenti; b. sostare abbassato al livello del piano sciabile (seduto, disteso in pista e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori sopraggiungenti da monte, costituendo tale comportamento pericolo o intralcio per gli altri sciatori; c. utilizzare le piste da sci al di fuori dell’orario di servizio degli impianti in assenza di previo assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista; l’assenso deve comunque essere condizionato alla previa verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati. Ai sensi dell’art. 55 comma 1, lettera b) della L.P. 7/87 chiunque violi le regole di comportamento sopra esposte soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da E 30,00 a E 92,00.
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CONSIGLI UTILI Per la sicurezza di tutti, invitiamo i Sigg. clienti a prendere visione e rispettare la segnaletica su piste e impianti, le regole di comportamento, sciare con prudenza e coscienza delle proprie capacità.
METTI IL CASCO! Legge 24/12/2003 n.363 “norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” Art.8 Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.
SEGNALETICA Tutti gli sciatori devono rispettare le indicazioni della segnaletica posta sulle piste da discesa. Le piste sono classificate ed attrezzate di apposita segnaletica a seconda del loro nome, numero e grado di difficoltà
NERO= DIFFICILE
ROSSO= MEDIA DIFFICOLTÀ
BLU= FACILE
Per necessità di servizio, le piste possono essere attrezzate con una segnaletica di pericolo e/o di chiusura. È fatto assoluto obbligo di rispettare tale segnaletica che è esposta unicamente nell’interesse e per la sicurezza degli sciatori. Alcuni esempi di cartelli di divieto e pericolo:
INFORTUNI E SOCCORSO PISTE In caso di infortunio ogni sciatore ha il dovere di prestare aiuto. A tale scopo, ricordate sempre di: • avvisare la stazione di partenza/arrivo dell’impianto di risalita più vicino • indicare il nome della pista o dell’impianto e la natura dell’infortunio • attendere l’arrivo della squadra di soccorso in servizio sulle piste • comunicare gli estremi dell’eventuale assicurazione
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